se la relazione degli esperti in scissione non proporzionale sia
rinunziabile
Not. Giacomo Spagnuolo
23.07.2001
Dovrei fare una scissione di
società di persone alla quale partecipano attualmente quattro soci.
La vecchia società dovrebbe
sopravvivere con due soci mentre la nuova società - da costituire in sede di
scissione - dovrebbe essere attribuita agli altri due soci.
Trattandosi di una scissione con
attribuzione di quote non proporzionale alla partecipazione originaria dei soci
(infatti non tutti i soci originari diventano soci delle due società ma due restano
soci della vecchia mentre altri due diventano soci della nuova), da una lettura
della normativa in proposito sembrerebbe che sia necessaria la "relazione degli
esperti" prevista dall'art. 2504-novies, c. 3, che rinvia all'art. 2501-quinquies.
Il problema è essenzialmente quello
di vedere se la norma che prevede la relazione degli esperti sia una norma
inderogabile o meno.
Dalle ricerche da me effettuate
sembra abbastanza uniforme la tesi giurisprudenziale che ritiene inderogabile
la norma in oggetto ritenendo che la seconda parte del terzo comma dell'art. 2501-quinquies
sia applicabile solamente nelle ipotesi in cui "non siano previsti criteri
di attribuzione diversi da quello proporzionale".
In realtà, però, trattandosi di una
Sas che darebbe vita ad una ulteriore Sas, non riesco a capire la necessità di
una obbligatoria relazione degli esperti posta a tutela degli interessi dei
soci (a differenza di quella ex art.2343, c.c., che è posta a tutela dei creditori
sociali), tenendo presente ciò:
-
che la "delibera" viene comunque presa
all'unanimità dei consensi dei soci (dato che si tratta di una società di
persone) e che quindi basta il mancato consenso di uno dei soci per impedire
l'operatività della "delibera" stessa;
-
che data la necessaria unanimità non si pone un problema
di lesione dei diritti della minoranza dei soci, che tramite la relazione degli
esperti dovrebbero essere tutelati, in quanto anche il socio più piccolo
potrebbe opporsi alla scissione;
-
che il progetto di scissione prevede comunque che ciascuno
dei soci possa optare per una partecipazione "proporzionale" alle
società risultanti dalla scissione (art.2504-octies, c. 4, c.c.), evidenziando
un diritto di natura "disponibile" in linea con la "ratio"
della relazione che tutela interessi dei soci e non dei terzi;
-
che l’App. Milano 12.01.2001, in Riv. not. 2001, pag. 542,
recepito dalla Commissione del Consiglio Notarile di Milano con documento
approvato il 06.02.2001, ha stabilito che la relazione degli esperti non è
necessaria se tutti i soci vi hanno rinunciato e di ciò si faccia menzione nel
relativo verbale), evidenziando ulteriormente il carattere "derogabile"
della norma in oggetto perché posta a tutela di
interessi privati disponibili e non di interessi di terzi.
In base a quanto detto vorrei avere
un vostro conforto sia sulla fondatezza di questa tesi della Corte d'Appello di
Milano.
Not. Maria Alessandra Panbianco
23.07.2001
Il punto cruciale
(e dolente, direi) del problema e' questo: se e' vero che la relazione degli
esperti e' posta nel "solo" interesse dei soci, perche' l'art. 2501
quinquies, al comma 4, statuisce che "l'esperto risponde dei danni causati
alle societa' partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi"?
Chi sono i terzi
di cui parla questo articolo? Non saranno mica i terzi creditori sociali?
A Milano abbiamo avuto il conforto di una Corte d'Appello e della Commissione
notarile: entrambe hanno escluso, in sostanza, che i terzi di cui parla il 2501
quinquies possano essere i terzi creditori sociali (es. potrebbero essere i
terzi creditori particolari dei soci, gli aventi causa dei soci ecc.).
Il dubbio, pero',
su chi siano effettivamente questi "terzi" e, di conseguenza, se i
soci concordi possano rinunciare o meno alla relazione del 2501 quinquies, puo'
permanere, tanto e' vero che il Tribunale di Milano e' stato fino all'ultimo di
segno opposto e solo il decentramento delle omologhe ha risolto la questione.
Diciamo che se vuoi dormire sonni tranquilli la relazione degli esperti la
richiedi: altrimenti, anche se piccolo, puoi correre un rischio qualora la suddetta
operazione determini un danno a terzi.
Stai sicuro che
questi: 1) faranno opposizione; 2) eccepiranno la mancanza della relazione
degli esperti, non "rilevata" dal notaio che ha ricevuto l'atto.
Personalmente, pur con qualche titubanza magari ispirata proprio dal caso
concreto (quello del collega Spagnuolo, coinvolgendo societa' di persone nelle
quali almeno un socio rispondera' illimitatamente, mi pare tale da
tranquillizzare anche il notaio piu' prudente: tuttavia la realta' spesso
supera di molto la nostra fantasia), penso che un simile atto, nonostante
tutto, lo riceverei stante l'autorevolezza delle tesi "permissive"
ricordate e la ponderazione che ha ispirato ogni decisione della commissione
milanese.
Un'ultima avvertenza: attenzione a quegli uffici del Registro Imprese che
pretendono di operare un controllo "praticamente" di merito in ordine
alla derogabilita' o meno di determinate disposizioni normative. Prima di trovarsi
"incastrati" (i.e. hai ricevuto l'atto ma non riesci ad iscriverlo a
meno di fare ricorso) e' bene sondare il terreno che ci sta intorno.